Seppur pensare positivo è molto importante, prepararsi in caso di eventi negativi, evitando di addossarsi preoccupazioni, costi e disagi prevenibili è l’altra faccia della medaglia per vivere serenamente. È proprio per questo motivo, che l’assicurazione rimane una soluzione capace di tutelare noi stessi e le persone che ci stanno attorno, anche nei casi in cui accadano avvenimenti incontrollabili e imprevisti.
Questo può essere il caso degli incendi o gli scoppi derivanti da fughe di gas o cortocircuiti. L’assicurazione ‘casa incendio e scoppio’ è l’unico tipo di polizza capace di risarcire questo tipo di danni: tutelarsi in questi casi, può essere decisivo.
Tenendo in considerazione che si tratta di un’assicurazione a volte obbligatoria per alcuni e a volte facoltativa per altri, in questo articolo analizzeremo le diverse possibilità che questa polizza offre, tenendo ben presente come quest’ultima rimane una copertura consigliata in qualsiasi situazione voi vi troviate.
Come appena anticipato, dunque, questa tipologia di polizza si diversifica a seconda dei casi. Chi sta accendendo un mutuo ipotecario – al fine di acquistare la prima casa o altro immobile – sarà obbligato per legge ad assicurarsi per proteggere L’Istituto di Credito contro gli imprevisti da incendio e scoppio, assicurando la copertura finanziaria nel caso in cui l’immobile venga danneggiato.
Si tratta infatti di una copertura in grado di tutelare il valore delle proprietà e di proteggere gli interessi del creditore: senza questo tipo di garanzia, nessuna banca erogherà un finanziamento del tipo sopra menzionato.
La situazione risulta differente, invece, per quanto riguarda chi è già proprietario di un immobile: quest’ultimo non dovrà obbligatoriamente assicurarsi, ma è bene comunque tenere a mente quanto sia importante avvalersi di questi tipi di assicurazione.
Infine, diventa fondamentale anche ricordare un’ulteriore differenza che diversifica le tipologie. Esistono infatti due tipi di polizza incendio e scoppio: la prima copre l’intero valore della casa o parte di esso così come viene valutato dai periti al momento della stipula del mutuo o dell’assicurazione, e copre il debito con la banca in quanto è ad essa vincolata.
La seconda, invece – denominata “a primo rischio” – non ripaga il valore dell’immobile al momento dell’evento negativo, bensì risarcisce l’entità del danno o, in caso di distruzione totale della casa, ripaga la ricostruzione della stessa ma non restituisce l’importo del suo valore di mercato.
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