Per ben intendere ci sono i beneficiari, bisogna ancor prima capire in che cosa consistono le polizze vita. Trattandosi di un contratto, si stipula con una compagnia assicurativa e garantisce – in caso di invalidità, longevità o morte – un introito economico ad uno o più destinatari precedentemente scelti.
Questi, per l’appunto, sono definiti beneficiari, perché risultano essere i soggetti che usufruiranno della liquidazione della polizza al verificarsi dell’evento previsto dal contratto.
La designazione di questi ultimi è particolarmente importante: il o i beneficiari di una polizza vita vengono individuati, di norma, al momento della stipula dell’assicurazione. Ma non solo: quest’ultimo può anche essere designato in un momento successivo dall’assicurato, a patto che lo comunichi per iscritto alla compagnia assicuratrice oppure all’interno del testamento ai sensi dell’articolo 1920 comma 2 del Codice Civile.
I beneficiari possono essere scelti seguendo due identificazioni diversi, cioè indicando gli “eredi legittimi” o semplicemente “eredi” quali beneficiari: bisogna prestare particolare attenzione alla liquidazione dell’indennità in quanto non sempre è chiaro se, agli eredi, si debba versare in parti eguali o in base alle quote di eredità.
Questo punto infatti può creare dubbi interpretativi, che vanno chiariti: a chiarire la situazione è stata la Corte di Legittimità con sentenza n. 19210 del 2015 per cui nel caso in cui il contraente abbia designato gli eredi legittimi in qualità di beneficiari della polizza vita, la ripartizione dovrà necessariamente essere effettuate in base alle quote fissate dalle regole del Codice Civile.
A partire dal 01.01.2019, infatti, tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia e gli intermediari che contribuiscono alla realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato UE 2358/2017 devono adattarsi alle nuove regole, in particolare all’art. 11 che riguarda la documentazione della proposta di assicurazione delle polizze vita.
Nello specifico, i commi 1, 4 e 5, prevedono ora che i moduli di proposta o di adesione in caso di polizze collettiva siano redatti in modo da favorire l’acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente (da effettuarsi necessariamente in forma scritta).
Inoltre, i moduli devono ora contenere lo spazio necessario per l’indicazione dei dati del beneficiario: nel caso in cui avvenga una mancata compilazione di questi dati, ci sarà la possibilità di identificare un referente terzo che comunichi col beneficiario nel caso in cui il contraente abbia esigenze di riservatezza e, infine, l’opzione per escludere ogni comunicazione al beneficiario prima del verificarsi dell’evento.
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